Nuove Regole Ue sul Greenwashing: Obblighi e Divieti dal 27 Settembre 2026
In Breve
- Quando entreranno in vigore le nuove regole sul greenwashing?
- Le nuove regole entreranno in vigore il 27 settembre 2026.
- Quali sono i principali divieti introdotti dalla normativa?
- Sono vietate etichette di sostenibilità non certificate, affermazioni generiche non dimostrate e claim ingannevoli.
- Chi è responsabile per le pratiche commerciali scorrette?
- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente per le pratiche commerciali scorrette.
Dal 27 settembre 2026, le nuove disposizioni sulla comunicazione ambientale, previste dalla direttiva (UE) 2024/825 e recepite in Italia con il d.lgs. 30/2026, entreranno in vigore. Queste regole mirano a definire con maggiore chiarezza le affermazioni ambientali, imponendo alle aziende di specificare quali caratteristiche dei loro prodotti giustifichino i claim di sostenibilità.
In particolare, i prodotti presentati come sostenibili dovranno indicare chiaramente a quale parte del prodotto si riferisce il claim e quali elementi lo supportano. La normativa rafforza anche le informazioni riguardanti la durabilità e la riparabilità dei prodotti.
Tra i divieti introdotti, si evidenziano:
- Etichette di sostenibilità non basate su un sistema di certificazione o non stabilite da autorità pubbliche;
- Affermazioni ambientali generiche non dimostrate;
- Claim che estendono il beneficio dichiarato all’intero prodotto o all’intera attività quando riguardano solo un aspetto specifico;
- Dichiarazioni di impatto climatico neutro, ridotto o positivo basate esclusivamente sulla compensazione delle emissioni.
È vietato presentare come distintivo un requisito già imposto dalla legge a tutti i prodotti di una categoria. Inoltre, sono considerate ingannevoli le comunicazioni sulla durata, la riparabilità, gli aggiornamenti software e la sostituzione dei materiali di consumo.
Le promesse relative alle prestazioni ambientali future dovranno basarsi su impegni verificabili, inseriti in un piano dettagliato e realistico. Queste disposizioni si applicano a tutte le imprese che promuovono o vendono beni e servizi ai consumatori, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni.
Le informazioni che rientrano nel campo di applicazione della normativa includono anche dettagli apparentemente minori, come indicazioni sulle confezioni, simboli, nomi di prodotto e contenuti online. Per adeguarsi, le aziende dovranno verificare la conformità dei messaggi ambientali già in uso e dei materiali in preparazione, controllando la precisione, la documentazione e la coerenza tra il beneficio dichiarato e le caratteristiche effettive del prodotto.
È consigliabile che questa revisione avvenga prima dell’approvazione di nuove campagne, confezioni e siti web, per evitare complicazioni e costi aggiuntivi.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato sarà competente per le pratiche commerciali scorrette, potendo vietare pratiche e applicare sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 10 milioni di euro, con un limite massimo pari al 4% del fatturato annuo per le violazioni transnazionali.
Inoltre, le comunicazioni possono essere impugnate da consumatori e associazioni davanti al giudice, il quale può ordinare la cessazione delle pratiche scorrette, risarcimenti e pagamenti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, oltre al rischio di danno reputazionale.
L’impatto economico delle nuove disposizioni varierà a seconda del numero di prodotti, canali e affermazioni ambientali. Alcune aziende potrebbero dover semplicemente correggere messaggi circoscritti, mentre altre potrebbero essere costrette a rivedere packaging, materiali commerciali, siti e procedure interne. Affrontare questi costi prima dell’entrata in vigore delle nuove regole sarà fondamentale per evitare complessità e oneri maggiori.
